Per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, sono previsti due tipi di requisiti: i requisiti oggettivi e quelli soggettivi.
L’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere contemporaneamente titolare di più imprese individuali artigiane. Sono previsti anche dei limiti dimensionali relativi al numero degli occupati che sono diversi a seconda di specifici settori.
Alcune attività sono soggette al rispetto di particolari requisiti professionali previsti da legge specifiche. Se l’artigiano vende o somministra i propri prodotti nei locali di produzione o ad essi contigui, non è soggetto alla disciplina del commercio.
Se al momento dell’avvio attività o durante il corso dell’attività l’impresa e l’imprenditore sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi scatta l’obbligo di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Le Srl pluripersonali hanno invece la facoltà (e non l’obbligo) di iscriversi all’Albo Imprese Artigiane quando possiedono i requisiti previsti dalla legge.
L’iscrizione all’Albo è indispensabile per assumere la qualifica di impresa artigiana ed è condizione per ottenere agevolazioni rivolte alle imprese artigiane e la costituzione del rapporto assicurativo previdenziale con l’Inps Gestione Artigiani.
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