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Giardinieri: prevista l’idoneità professionale per gli operatori e una semplificazione gestionale dei materiali derivanti da operazioni di sfalcio e potatura

Recepite dalla legge 154/2016 alcune misure fortemente volute da Confartigianato e da altre Associazioni del comparto florovivaistico. È stata pubblica il 10 agosto la Legge 28 luglio 2016, n. 154, contenente disposizioni di semplificazione, razionalizzazione e competitività per i settori agricoli e agroalimentari. 
Importanti novità sono previste anche per le imprese artigiane che operano nel settore della realizzazione e manutenzione del verde urbano: l’art. 12 stabilisce infatti che possono esercitare tale attività (costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidate a terzi) le “imprese agricole, artigiane, industriali, o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze”. Spetta ora alle Regioni disciplinare i corsi di formazione per il rilascio dell’attestato; contenuti, tempi e modalità di svolgimento del percorso formativo dovranno contribuire ad un reale miglioramento del livello professionale. In definitiva occorre che il nuovo requisito non si trasformi in un ulteriore adempimento a carico dell’impresa, ma contribuisca a regolamentare intelligentemente un settore particolarmente interessato dalla proliferazione di nuove imprese e da soggetti che esercitano abusivamente l’attività. In entrambe i casi ci si trova, troppo spesso, di fronte ad operatori privi di adeguate competenze, con effetti negativi per il comparto, sia in termini economici che professionali. Non dimentichiamo inoltre che parchi pubblici, giardini privati e viali alberati non svolgono esclusivamente una funzione estetica, ma costituiscono una componente rilevante del sistema insediativo, in grado di condizionare e determinare, al pari dell’edificato, la fisionomia e, più in generale, la qualità ambientale dei contesti urbani. Carenze professionali nella pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione impediscono di ottenere dalla vegetazione urbana gli attesi benefici.
Significativo inoltre quanto disposto dall’art. 41: la possibile esclusione dall’ambito di applicazione delle norme sui rifiuti dei materiali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi urbane. Erba da sfalcio e ramaglie da potatura potranno quindi essere destinati “alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”. Considerata la natura del materiale in questione, è del tutto evidente che l’impiego diretto in agricoltura risponde a quanto stabilito dalle buone pratiche agronomiche; decadono inoltre gli obblighi previsti per i rifiuti, con conseguente beneficio economico per l’impresa e il suo cliente.