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ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI REG. UE 1169/2014

Facciamo chiarezza sugli obblighi a carico delle imprese

Sono apparse in questi giorni sulla stampa informazioni non del tutto corrette sugli obblighi che le imprese di alimentazione (in particolare i ristoratori) dovranno rispettare a partire dal 13 dicembre prossimo per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari. Onde evitare quindi di incorrere in errore è opportuno riepilogare i contenuti del Regolamento Europeo 1169/2011. Normativa che modifica alcuni aspetti della disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari. “La norma non è penalizzante per gli operatori come alcuni vogliono far credere – interviene Christian Malinverni, Presidente Regionale Federazione Alimentazione-. Molto probabilmente qualcuno la sta interpretando in maniera eccessivamente restrittiva (o troppo alla lettera). “La diretta applicazione del Regolamento – prosegue- è prevista a partire dal 13/12/2014 (ricordo ben tre anni dopo la sua entrata in vigore), ad eccezione delle norme sulla dichiarazione nutrizionale che si applicheranno solo dopo il 13/12/2016. Attualmente le indicazioni obbligatorie comunitarie sono quelle prescritte per i prodotti preimballati (anche detti preconfezionati), mentre per i prodotti non preimballati (anche detti sfusi), gli Stati Membri sono autorizzati ad adottare proprie disposizioni”. Ma cosa cambia? L’artigiano ha diritto di ricevere dal fornitore tutte le informazioni che gli consentano di rispettare le norme: denominazione del prodotto; quantità netta, elenco degli ingredienti, nome e indirizzo del responsabile, dicitura del lotto. Come finora avveniva, per gli alimenti non preimballati, è sufficiente predisporre il cosiddetto “cartello unico” da esporre ben in vista, e contenente le indicazioni sulla denominazione del prodotto e l’elenco degli ingredienti, ivi compresi gli allergeni. Sono da considerare ingredienti tutte le sostanze utilizzate nella preparazione di un prodotto, compresi additivi, aromi ed enzimi. Sono indicati in ordine ponderale decrescente, salvo quelli utilizzati in quantità inferiore al 2%, che possono essere indicati in un ordine diverso. Sono esclusi dalla deroga gli additivi. Le tracce non sono considerate ingredienti. “Per quanto riguarda gli allergeni –spiega Malinverni-, argomento questo che sta suscitando polemiche e allarmismi, a nostro avviso del tutto ingiutificati, va precisato che il loro elenco è esplicitato nella norma (quindi non spetta all’operatore stabilire quali siano allergizzanti e quali no) e la menzione è obbligatoria nell’elenco degli ingredienti o, in mancanza, all’interno del cartello unico utilizzando la dicitura “contiene …” e indicando di seguito l’elenco allergeni utilizzati nella preparazione dei prodotti”. Per fare un esempio, nel caso di una pasticceria o gastronomia è sufficiente, all’interno del cartello unico degli ingredienti, aggiungere la dicitura sopra indicata completandola con gli ingredienti allergenici eventualmente utilizzati. Infine per quanto riguarda l’obbligo di tabella nutrizionale da porre sull’etichetta, essa scatterà a partire dal 13 dicembre 2016 “Come Confartigianato Alimentazione –conlude Mailinverni- abbiamo seguito tutto l’iter di approvazione e la fase di recepimento del regolamento tuttora in corso a livello nazionale individuando le formule più semplici per far si che le imprese si adeguino senza aggravi burocratici migliorando nel contempo il rapporto con la clientela grazie ad una maggiore trasparenza e uniformità nella comunicazione degli ingredenti utilizzati e nel contempo effettuando una informazione chiara e precisa al consumatore sollevando nel contempo l’impresa da eventuali responsabilità. Per ogni chiarimento sono a disposizione gli uffici delle Associazioni/Unioni Provinciali di Confartigianato Imprese Veneto.