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PREVENZIONE INCENDI E AUTORIPARAZIONE

Rinviata entrata in vigore nuove norme.
C’è il tempo per approfondire gli aspetti critici del nuovo regolamento.

La proroga di un ulteriore anno delle disposizioni antincendio contenute nel Dpr 151/2011, nell’ambito del maxiemendamento al decreto Sviluppo di recente approvato in via definitiva, è una risposta positiva alle difficoltà che la nuova normativa implica per i carrozzieri e più in generale per gli autoriparatori. Nell’esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto, Silvano Fogarollo presidente nazionale e regionale veneto del mestiere ritiene che la proroga dovrà essere finalizzata anche ad approfondire gli aspetti critici del nuovo regolamento antincendio che, in ogni caso, estende le prescrizioni ad attività precedentemente escluse, comportando un aggravio di costi ed oneri organizzativi e amministrativi del tutto insostenibili per le imprese. E’ per questo che si rende necessario un confronto tecnico con il Ministero dell’Interno, titolare della materia.

Il nuovo “Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49,comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, avrebbe come prioritaria finalità la semplificazione delle procedure per l’ottenimento e per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi, per le aziende soggette. Le stesse vengono suddivise in 3 categorie in funzione del livello di rischio (A basso, B medio, C alto). Per le categorie A e B, non viene nemmeno rilasciato un vero e proprio C.P.I., e non vi è più necessariamente la visita dei Vigili del Fuoco, ma il tutto viene sostituito da una Asseverazione di idoneità, da parte di un professionista abilitato, delle strutture e degli eventuali lavori ed interventi eseguiti. Se dunque da un lato questo Regolamento semplifica ed accelera l’iter per l’ottenimento del C.P.I., da un altro lato introduce però dei nuovi criteri che penalizzano in particolare per le attività connesse all’Autoriparazione. Queste ultime infatti non vengono più classificate in base ai veicoli presenti (se erano superiori a 9 scattava l’obbligatorietà di avviare la pratica con i Vigili del Fuoco) ma in base alla superficie coperta delle officine. In particolare si ricade nella Categoria B per le superfici comprese tra 300 metri quadri coperti e 1000 metri quadri coperti, mentre si ricade
nella Categoria C quando vengono superati i 1000 metri quadri di superficie coperta.

Pertanto, considerato l’impatto pesante che tale Regolamento ha su migliaia di imprese artigiane in un momento difficile e critico come quello presente, la categoria ha chiesto ed ottenuto una proroga dei termini di adeguamento. Lasso di tempo che dovrà essere impiegato per approfondire con i tecnici possibili alternative e modifiche alla norma.