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OCCHIO ALLE ETICHETTE DEI PRODOTTI TESSILI: L’INIZIATIVA DI UNIONCAMERE

Scaduto il 9 novembre scorso anche il periodo di transizione (valido per i prodotti tessili immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2014), diventano completamente operative le novità per le etichette dei prodotti tessili previste dall’Unione Europea e contenute nel Regolamento UE 1007/2011, che ha introdotto, il 9 maggio scorso, alcune modifiche alla normativa in materia. Unioncamere, in occasione dell’entrata in vigore del Regolamento comunitario ha realizzato, in collaborazione con Unionfiliere, la “Guida alla corretta compilazione delle etichette di composizione dei prodotti tessili” per i produttori e la guida su “Tutto quello che c’è da sapere sull’etichetta” per i consumatori.
 
Entrambe le guide sono scaricabili dai siti di varie Camere di Commercio come ad esempio da quella di Verona
http://www.vr.camcom.it/attach/content/8348/Guida%20tessile%20imprese.pdf
http://www.vr.camcom.it/attach/content/8348/Folder%20tessile%20consumatori.pdf
 
Il primo strumento fornisce a produttori, imprenditori e, in generale, a tutti quelli che commercializzano o acquistano prodotti tessili, indicazioni semplici e chiare sulla compilazione dell’etichetta. Il secondo offre ai consumatori un agile vademecum per capire la composizione di ciò che si acquista e si indossa e per individuare eventuali anomalie rispetto alle normative italiane ed europee. Chiunque può segnalare eventuali inadempienze al Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso gli organi di vigilanza, fra cui le Camere di Commercio. Il Protocollo d’Intesa Mise – Unioncamere per il rafforzamento dell’attività di vigilanza delle Camere di commercio prevede che per il settore “etichettatura moda” (tessuti e calzature) i controlli siano mirati alla verifica degli aspetti di composizione ed etichettatura dei prodotti. In questo quadro, la vigilanza é essenziale per contribuire al corretto funzionamento del mercato: solo prodotti etichettati correttamente possono essere offerti al consumatore finale. Vediamo in estrema sintesi, quali sono le principali caratteristiche di una etichetta corretta: specifica la percentuale in peso e in ordine decrescente di tutte le fibre presenti, fatte salve le tolleranze e i criteri d’uso dell’indicazione “altre fibre” (abolita l’indicazione “almeno 85%” o “minimo 85%”, che nella normativa precedente si poteva utilizzare nel caso un capo fosse composto da una o più fibre di cui una corrispondente almeno all’85% in peso) indica per esteso il nome delle fibre tessili che compongono il prodotto stesso (NON DEVONO ESERE USATE SIGLE) è SCRITTA IN ITALIANO in modo chiaro e leggibile (i prodotti internazionali sono obbligati a inserire le informazioni in italiano, pur potendo farle convivere con le stesse informazioni in altre lingue) CONTIENE L’IDENTITA’ E GLI ESTREMI DEL PRODUTTORE (l’indirizzo postale) I termini “100%”, “puro” o “tutto” si riferiscono ai prodotti tessili composti interamente da una sola fibra. La presenza di altre fibre all’interno dei prodotti definiti come composti da un’unica fibra o etichettati come “puri” è tollerata non oltre il 2% del peso del prodotto e viene estesa al 5% colo per i prodotti cardati La denominazione “Lana vergine” è riservata solo alla lana mai utilizzata precedentemente, mentre quando sull’etichetta si legge “100% pura lana” è probabile che ci si trovi davati ad un capo composto da lana riciclata L’informazione “misto lino” viene utilizzata solo nei prodotti in cui la percentuale di lino sia pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto La dove presenti, l’etichetta deve indicare la presenza di “parti non tessili di origine animale” può riportare il temine “altre fibre” quando in un prodotto tessile sono presenti più fibre che non superano complessivamente il 15%e singolarmente il 5% del peso totale del prodotto stesso. La dicitura “altre fibre” deve essere preceduta o seguita dalla percentuale totale in peso. L’obbligo di apporre l’etichetta conforme alla vigente legislazione e di garantire l’esattezza delle informazioni grava sul fabbricante o sull’importatore (se il fabbricante non è stabilito nell’Unione Europea). Il distributore/venditore, invece, incorre nei medesimi obblighi del fabbricante se immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio o se vi appone l’etichetta o ne modifichi il contenuto. Diversamente, il distributore/venditore è semplicemente tenuto a garantire che il prodotto rechi l’etichetta o il contrassegno in conformità alla vigente normativa.