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LEGNO. L’UNIONE EUROPEA DÀ IL VIA ALLA TRACCIABILITÀ DEL LEGNO

Anche i prodotti in legno hanno finalmente una loro etichetta di qualità. Lo prevede un regolamento dell’Unione Europea entrato in vigore lo scorso 3 marzo (Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati) che mira a contrastare il commercio illegale di legname e di prodotti derivati. Gli obblighi riguardano principalmente le imprese che immettono il legno sul mercato comunitario che dovranno applicare una serie di procedure, compresa la tracciatura, per ridurre al minimo la possibilità di commercializzare legname tagliato abusivamente. La tracciabilità obbligatoria copre una vasta gamma di prodotti, compresi i prodotti in legno massiccio, legno per pavimenti, compensato, pasta di cellulosa e carta. “La Confartigianato Legno, da sempre interprete della qualità e della creatività nella lavorazione delle materie prime – spiega il Presidente Donato Pedron-, non può che accogliere con favore l’iniziativa dell’Unione Europea. Il regolamento, secondo noi, costituisce la maniera più efficace per combattere la contraffazione e la concorrenza sleale da parte di operatori senza scrupoli”.
 
Obblighi principali del regolamento UE sul legname illegale
Il regolamento contrasta il commercio di legname e di prodotti del legno tagliati abusivamente attraverso tre obblighi principali:
  1. vieta l’immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e dei prodotti derivati da questo tipo di legname;
  2. obbliga gli operatori dell’Unione che immettono per la prima volta sul mercato UE i loro prodotti del legno ad osservare la «dovuta diligenza». Una volta immessi sul mercato, il legname e i prodotti del legno possono essere venduti e/o trasformati prima di giungere al consumatore finale. In questa fase della catena di approvvigionamento, al fine di garantire la rintracciabilità dei prodotti del legno, gli operatori economici (designati come «operatori» nel regolamento) hanno l’obbligo di:
  3. tenere un registro con il nome dei fornitori e dei clienti.
Che cos’è la «dovuta diligenza»? La «dovuta diligenza» si basa sul fatto che gli operatori devono applicare procedure di gestione del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato abusivamente, oppure prodotti del legno contenenti legname tagliato abusivamente. I tre elementi chiave del «sistema di dovuta diligenza» sono:
  • informazione: l’operatore deve avere accesso alle informazioni relative al legname e ai prodotti del legno, al paese di provenienza, alla quantità, ai dati del fornitore, nonché alle informazioni relative all’osservanza della legislazione nazionale;
  • valutazione dei rischi: l’operatore deve valutare il rischio di legname illegale presente nella sua catena di approvvigionamento sulla base delle informazioni di cui sopra e applicare i criteri stabiliti nel regolamento;
  • attenuazione dei rischi: qualora la valutazione indichi il rischio di legname illegale presente nella catena di approvvigionamento, tale rischio può essere attenuato richiedendo informazioni e controlli supplementari da parte del fornitore.
La Commissione europea fisserà regole più precise sul «sistema di dovuta diligenza» entro giugno 2012.
Quali prodotti sono interessati dal regolamento?
Il regolamento concerne una vasta gamma di prodotti del legno, compresi i prodotti di legno massiccio, legno per pavimenti, compensato, pasta di cellulosa e carta. Non sono compresi i prodotti riciclati, né la canna d’India, il bambù e la carta stampata (libri, riviste e giornali). L’ambito di applicazione dei prodotti può essere modificato, se necessario. Il regolamento si applica al legname e ai prodotti del legno importati e prodotti internamente. Il legname e i prodotti del legno dotati di valide licenze FLEGT (2) o CITES (3) sono considerati conformi ai requisiti del regolamento.