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Le nuove regole di trasparenza dei contenuti digitali generati con AI

Dal 2 agosto è entrata ufficialmente in vigore la “Fase 2” del Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act). La normativa introduce regole precise mirate alla trasparenza dei contenuti digitali (Art. 50), garantendo che i clienti e i cittadini possano distinguere chiaramente ciò che è frutto di uno scatto o creazione reale da ciò che viene generato o manipolato da un algoritmo.

Le imprese del settore visivo e digitale (fotografi, grafici, aziende ICT e audiovisivo), vengono qualificate dal Regolamento come “deployer” (utilizzatori professionali di strumenti AI). L’obiettivo dell’AI Act non è limitare la creatività o vietare i software di ultima generazione, ma stabilire la tracciabilità e la correttezza dell’informazione.

I PUNTI PRINCIPALI

Per facilitare la gestione dell’attività quotidiana delle imprese del Mestiere Comunicazione è stata inviata una comunicazione con le prime indicazioni operative che qui riproponiamo.

1. Fotoritocco e ottimizzazione ordinaria (Nessun obbligo)

• L’AI Act non impone etichette su tutti gli interventi di fotoritocco. Si possono continuare a eseguire liberamente:

• Rimozione di imperfezioni della pelle, rughe o elementi di disturbo.

• Correzione di luce, colore, contrasto e messa a fuoco tramite algoritmi AI.

• Scontornamento automatico e mascheratura intelligente. Tutto ciò che rientra nell’ottimizzazione dell’immagine senza alterarne il significato fondamentale resta esente da obblighi speciali

2. Contenuti sintetici e Deepfake (Obbligo di trasparenza)

L’obbligo di segnalazione ed etichettatura scatta nei seguenti casi:

• Generazione pura (ritratti o soggetti non reali): se l’immagine è creata ex novo via software (es. Midjourney, Firefly) senza uno scatto reale di partenza, deve essere chiaramente dichiarata come contenuto generato da IA.

• Manipolazione di persone o eventi reali (deepfake): se si modifica un’immagine reale al punto da far credere che sia accaduto qualcosa di diverso dalla realtà, occorre un’avvertenza esplicita.

3. Metadati, Contratti e Copyright
• Divieto di rimozione dei metadati: è vietato rimuovere i metadati di tracciabilità o i watermark invisibili generati dai software AI per far passare un’immagine sintetica per uno scatto reale.

• Contratti e preventivi: è fortemente consigliato specificare nei preventivi e nei contratti l’uso di AI Generativa, sia per trasparenza verso il cliente, sia per chiarire i dettagli sul Diritto d’Autore (ricordiamo che i contenuti generati al 100% da AI non godono della tutela del copyright riservata alle opere umane).

Formazione: i titolari che utilizzano strumenti AI con dipendenti o collaboratori devono assicurarsi che il personale sia informato sull’uso etico e legale degli strumenti.

In allegato alla presente email trovi la scheda con la checklist pratica da consultare per i casi d’uso quotidiani.

Seguiranno nelle prossime settimane ulteriori linee guida di approfondimento sul tema. Il DIH sta terminando la compilazione di un testo esplicativo che affronta il tema in modo più ampio, non solo quello delle immagini. Si stanno inoltre adeguando i nostri servizi al regolamento e predisponendo un nuovo servizio di consulenza.

Riferimenti: DIH (info@dihvicenza.it) e Crisitan Farinea (c.farinea@confartigianatovicenza.it) imprese settore Comunicazione