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Scatta l’obbligo di green pass per accedere alle attività al chiuso dei centri benessere

A partire da venerdì 6 agosto 2021 per piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive

5 agosto 2021

A partire da venerdì 6 agosto 2021, l’utilizzo dei servizi presso piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, sarà riservato ai clienti in possesso del green pass (certificazione verde) comprovante l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino, oppure la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi) oppure l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore).
Questo è quanto previsto dal Consiglio dei Ministri per effetto del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 e DPCM 17 giugno 2021. In caso di servizi esterni alle strutture, non è invece richiesta tale certificazione.

La posizione di Confartigianato
Confartigianato ha evidenziato tutte le criticità di tale provvedimento che, pur dettato dalla necessità di garantire ambienti sicuri per la clientela e limitare la diffusione del contagio, scarica sulle imprese l’onere dei controlli senza un opportuno accordo e confronto. La funzione di controllo dovrebbe rappresentare un diritto dell’imprenditore, non un ulteriore adempimento obbligatorio.
Pertanto, al fine di alleggerire le operazioni di verifica poste in capo alle imprese, Confartigianato ha prontamente veicolato alle Commissioni Affari sociali e Attività produttive della Camera un emendamento volto a chiarire che le imprese stesse non siano responsabili della verifica dell’identità delle persone che accedono alle attività e ai servizi per cui è obbligatorio esibire il green pass, in quanto tale verifica spetta esclusivamente alla pubblica autorità.

Processo di verifica del green pass
In attesa di ulteriori sviluppi, ribadiamo come si effettuano i controlli sui clienti che dovranno esibire il proprio Green Pass:

  1. In qualità di gestori delle strutture ricettive, i titolari degli esercizi o loro delegati sono tenuti e autorizzati a verificare che l’accesso ai servizi al chiuso avvenga mediante esibizione della certificazione verde COVID-19.
  2. Tale controllo avviene mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’applicazione “Verifica C19” (disponibile gratuitamente, ulteriori informazioni qui). Una volta scaricata e attivata, l’applicazione legge il QR Code (in formato digitale o cartaceo) contenuto nel Green Pass esibito dal cliente, ne estrae le informazioni e procede con la verifica.
  3. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
  4. L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

Delega ai propri collaboratori e dipendenti
È anche possibile assegnare a terzi lo svolgimento dell’attività di controllo, mediante delega che deve essere conferita con atto formale, sottoscritto da entrambi (delegante e delegato) che contenga anche le istruzioni per lo svolgimento dell’attività. La delega va tenuta in esercizio e a disposizione delle autorità in caso di eventuali controlli. In ogni caso il datore di lavoro consideri la particolarità e la delicatezza della situazione sia nell’attribuire la delega sia per gestirne il controllo nei confronti del personale delegato.

Clicca qui per scaricare il fac-simile del modulo di delega
Clicca qui per scaricare il cartello da esporre all’attenzione dei clienti

Chi è esente dall’obbligo del green pass?
L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La verifica richiede qualche adempimento in materia di privacy?
No, in quanto il titolare o gestore verifica solo il possesso del green pass e non tratta nessun dato particolare dell’ospite.

È necessario il Green pass per accedere ai servizi o al banco?
I clienti che, pur usufruendo di servizi all’esterno del locale, chiedessero di accedere ai servizi igienici o alla cassa per il pagamento dei servizi, non sono tenuti a esibire il Green pass, bensì a indossare la mascherina e a mantenere la distanza interpersonale.

Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni?
Sono previste sanzioni da € 400 a 1000 in caso di mancato controllo, sia a carico dell’esercente sia del cliente. Qualora la violazione venga ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrà essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Anche i lavoratori della struttura ricettiva sono soggetti all’obbligo del green pass per lo svolgimento della propria mansione?
No, il testo del decreto non prevede alcun riferimento all’obbligo del green pass per lo “svolgimento” delle attività lavorative. Si deve conseguentemente ritenere che il green pass non sia richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell’impresa.

Per ulteriori chiarimenti o per aggiornamenti a seguito del provvedimento in oggetto, le sedi Confartigianato rimangono a disposizione.

Info point
Sistema Benessere: tel. 0444-168322 | v.varotto@confartigianatovicenza.it