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GAS FLUORURATI E DPR 43/2012: IMPORTANTI AGGIORNAMENTI PER GLI ADDETTI AI LAVORI

L'unità esterna di un impianto di condizionamento - Image: Rainer Knäpper - License: artlibre
L’unità esterna di un impianto di condizionamento – Image: Rainer Knäpper – License: artlibre

È stata publicata sulla Gazzetta Ufficiale l’istituzione del Registro e Confartigianato comunica che il Ministero dell’Ambiente, nonostante le perplessità, ha confermato l’obbligo di iscrizione al registro nazionale per le persone e le imprese che operano con gli F-gas, indipendentemente dalla capacità degli impianti.

Due le finestre temporali che si aprono:
La prima finestra riguarda i 60 giorni di termine massimo per l’obbligo di iscrizione nel Registro presso la CCIAA, dalla data della sua partenza. In questa fase verranno autocertificate le proprie competenze/capacità e verrà rilasciato un CERTIFICATO TEMPORANEO;
la seconda finestra temporale riguarda i 6 mesi successivi di validità del certificato temporaneo entro i quali si può ottenere il certificato “definitivo” sostenendo l’esame, anche tramite il Cesar Formazione e Sviluppo e ricevendo il certificato dall’Organismo di Certificazione abilitato.
Si ricorda che per continuare ad esercitare le proprie attività riguardanti l’utilizzo dei gas frigorigeni (dal montaggio e assistenza del semplice monosplit alle realizzazione di impianti su celle frigorifere), indipendentemente dall’ottenimento del certificato definitivo, è necessario effettuare l’iscrizione al Registro, obbligatoriamente telematica e da fare entro i 60 giorni.
Per maggiori approfondimenti rimane sempre a disposizione l’Area Strategia d’Impresa e di Mercato di Confartigianato Vicenza.