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CANONE SPECIALE RAI: LA MOTRICE DI UN TIR EQUIVALE A UN ALBERGO 4 STELLE CON MENO DI 10 STANZE, OPPURE A UN AEREO O A UN OSPEDALE

La telenovela sul canone speciale RAI 2012 si arricchisce di una nuova puntata. Stavolta si tratta della richiesta inviata dall’ufficio abbonamenti alla gran parte delle aziende di autotrasporto del Veneto –solo quelle artigiane sono 8mila- di pagare un canone annuale di 401,76 euro. A parte da perentorietà della lettera “nonostante le precedenti comunicazioni, non ci risulta che Lei abbia sottoscritto un nuovo abbonamento speciale alla televisione…” e l’assurdità, già denunciata nei giorni scorsi, di invii di solleciti di pagamento a tappeto, in questo specifico frangente a colpire è la cifra riportata nel bollettino: 401,76 euro.

Ebbene, andando a curiosare nell’apposito sito per il pagamento del canone RAI si scopre che tale importo è da imputare ad attività ascrivibili alla classe D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a 10; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici).
«Dato che a ricevere questo tipo di sollecito sono imprese che hanno motrici di TIR o camion –dichiara Maria Teresa Faresin, presidente regionale di Confartigianato Trasporti- sorge il dubbio che i vertici di Viale Mazzini facciano un po’ di confusione sulla differenza che intercorre tra un nostro mezzo e un albergo, una nave o un aereo. Non è chiaro inoltre –prosegue Faresin- se la presenza di autoradio nelle nostre cabine guida sia soggetta o meno al pagamento del canone speciale annuale che ammonta però a soli 29,54 euro. È dal 1998 infatti che, grazie al comma 8, art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono soppressi il canone di abbonamento all’autoradio- televisione e la tassa di concessione governativa concernente l’abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. Norma, a quanto ci risulta, mai abrogata».
«Resta comunque –prosegue la Presidente- il metodo, inaccettabile, di “sparare nel mucchio” per rastrellare risorse. In questo momento di gravi difficoltà, di tutto abbiamo bisogno tranne che di altri oneri e di adempimenti burocratici così pesanti e ingiustificati. Ribadiamo con forza che l’atteggiamento della Tivù di Stato è assurdo ed illegittimo».
«Consiglio –conclude la Faresin-, a tutti coloro che non possiedono, nel luogo di lavoro, uno strumento atto alla ricezione dei programmi radio televisivi, di inviare alla Rai non solo la cartolina pre-affancata ma anche una raccomandata con ricevuta di ritorno. In entrambe andrà indicato di non essere in possesso degli apparecchi soggetti al pagamento dell’abbonamento speciale in oggetto e di non essere, pertanto, tenuti al pagamento della somma richiesta».