Protocollo anticontagio Covid-19: proroga fino al 30 giugno dell’applicazione nelle aziende
06 maggio 2022
A seguito dell’incontro avvenuto lo scorso 04 maggio tra Parti Sociali e Rappresentati del Governo, è stata presa la decisione condivisa di proseguire, fino al 30 giugno prossimo, nell’applicazione dei Protocolli aziendali anticontagio nelle aziende.
La posizione di condivisione di Confartigianato e delle altre Confederazioni datoriali è motivata soprattutto dall’esigenza di tutelare i datori di lavoro dalle responsabilità civili e penali derivanti in caso di contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro. Come noto, infatti, i principi e la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro impongono ai datori di lavoro di applicare in azienda la massima sicurezza tecnologicamente fattibile. In base all’art 29-bis del DL 23 del 08 aprile 2020 l’applicazione dei protocolli in azienda consente al Datore di Lavoro l’esclusione dalla responsabilità ex art 2087 del Codice Civile.
Il documento dell’aprile 2021, condiviso tra le Parti Sociali, viene confermato integralmente. Le mascherine continueranno a essere fornite dai datori di lavoro come DPI e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate così come i comitati aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo.
Occorre ricordare comunque che l’applicazione dei Protocolli va coordinata con le più recenti indicazioni ministeriali legate ad un progressivo allentamento delle restrizioni, in particolare sull’utilizzo delle mascherine al chiuso : l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro riguarda i lavoratori, non quindi terzi e clienti che dovessero accedere alle attività, come nel caso di attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, attività commerciali, gelaterie, acconciatori, estetiste, tatuatori, officine meccaniche ecc.). Rimane la buona regola di invitare terzi e clienti ad indossare, al chiuso, appropriati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come previsto dalla recente Ordinanza 28 aprile del Ministero della Salute.
29 aprile 2022
L’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 fornisce importanti indicazioni in merito ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nell’ottica di prevenzione/riduzione dal contagio per SARS-CoV-2.
In particolare, essa prevede l’obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo FFP2, dal prossimo 1° maggio 2022, solamente ai seguenti casi:
Oltre a quanto sopra, l’ordinanza raccomanda di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
In riferimento alle aziende si evidenzia quanto segue: i protocolli anti-contagio Governo – Parti sociali, per il momento, rimangono ancora in vigore. I datori di lavoro sono infatti sempre tenuti, ai sensi delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza (in particolare, D.Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c.) ad applicare nei luoghi di lavoro il principio della massima precauzione nella valutazione dei rischi e nella applicazione delle misure di prevenzione e protezione alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. Pertanto, a parere nostro, per il momento va mantenuto l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, sia per ragioni concrete di tutela dal contagio dei lavoratori sia per le ragioni di tutela del datore di lavoro da responsabilità civili e penali.
Il 4 maggio prossimo il Governo ha convocato Confartigianato Imprese e le altre Parti sociali sul tema dell’eventuale aggiornamento dei Protocolli di sicurezza; a valle della riunione forniremo le nuove indicazioni operative per le imprese.
Dal 1° maggio il “Green Pass” non sarà più obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto, in mense e catering, cinema e teatri, a concerti, eventi sportivi, convegni e congressi, in centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche. L’unica eccezione riguarda gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
7 aprile 2022
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza 1 Aprile 2022 da parte del Ministero della Salute sono ufficialmente in vigore le nuove “Linee-guida per la ripartenza delle attività produttive” aggiornate alle recenti normative volte al superamento del periodo emergenziale da pandemia. L’aggiornamento delle misure di prevenzione, che comprendono principi di carattere generale e misure specifiche per singoli settori di attività, ha l’obiettivo di semplificare le misure e renderle coerenti con l’attuale scenario epidemiologico.
Tuttavia non si può parlare di un vero e proprio allentamento, in quanto si ribadisce che “ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle misure di seguito indicate:
Di seguito alleghiamo il testo delle Linee-Guida regionali, che indica le prescrizioni specifiche per le seguenti attività:
Vedi “Linee guida per la ripresa delle attività 2022”
29 marzo 2022
Con la pubblicazione in GU del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, il Governo intende procedere verso un graduale superamento delle restrizioni vigenti. Riepiloghiamo di seguito il programma di allentamento delle misure vigenti:
GREEN PASS
Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il green pass rafforzato nelle seguenti attività:
Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il green pass base nelle seguenti attività:
Alla luce di quanto sopra e a titolo esemplificativo, non è richiesto alcun Green Pass per il consumo di cibo e bevande all’aperto, per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, servizi alla persona, servizi postali, bancari, musei e mostre; sagre e fiere, per alberghi ed altre strutture ricettive, impianti di risalita, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
OBBLIGO MASCHERINE
Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto l’utilizzo di mascherine FFP2:
In tutti gli altri casi non precedentemente elencati, in tutti i luoghi al chiuso e sui posti di lavoro, fino al 30 aprile 2022 viene previsto l’uso generico di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (tra cui le mascherine chirurgiche).
OBBLIGO VACCINALE
Per i soggetti over 50 rimane in vigore l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno e la conseguente sanzione amministrativa (100 euro): tuttavia, in virtù del superamento del green pass rafforzato, già dal 25 marzo l’assolvimento dell’obbligo vaccinale non è più condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Dal 1 al 30 aprile 2022 viene eliminata la necessità del green pass base per accedere ad attività di servizi alla persona, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali, nonché uffici pubblici.
Per quanto riguarda l’applicazione nelle aziende del Protocollo condiviso Covid-19, il decreto non fornisce specifiche indicazioni. Pertanto, nel periodo dal 01 al 30 aprile i protocolli aziendali devono continuare ad essere applicati. Non è chiaro però se dal 01 maggio il Protocollo aziendale debba essere applicato ancora. Occorre considerare comunque che, in forza di quanto disposto dall’art 29-bis del DL 23/2020, l’attuazione dei protocolli anticontagio costituisce, per il Datore di Lavoro, adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2087 cc; pertanto, finché il Covid-19 costituirà elemento critico per la sanità in tema ricoveri, sarà opportuno per le aziende continuare nell’applicazione del protocollo aziendale anticontagio.
Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni inerenti al Lavoro Agile per il settore privato.
Le sanzioni previste dal D.L. n. 52/2021 sono abrogate laddove dove sono stati superati, con il presente decreto, i vecchi obblighi. Rimangono le sanzioni pecuniarie da €400 a €1000.
11 febbraio 2022
In tema di modifica della durata del green pass e di nuove norme in tema di autosorveglianza, si riportano di seguito le tabelle ministeriali che riassumono per ciascuna fattispecie le diverse casistiche.
Vedi tabelle
08 febbraio 2022
Si segnalano le seguenti FAQ del Governo, in risposta a quesiti posti da Confartigianato:
07 febbraio 2022
A seguito del DL 5/22 (testo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg):
La circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio (testo qui: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null) aggiorna infine le misure in tema di quarantena/autosorveglianza. In caso di contatti stretti:
A) Per i seguenti contatti:
si applica la quarantena per 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
B) Per i contatti stretti asintomatici che:
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza per 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
26 gennaio 2022
Come noto, il DL 1/22 ha imposto, dal prossimo 1° febbraio, la necessità di possesso del Green Pass base per l’accesso a determinate attività al chiuso, nello specifico:
(oltre ai servizi alla persona, per l’accesso ai quali l’obbligo è già operativo dal 20 gennaio).
In via generale sarà quindi necessario esibire il Green pass base anche per l’accesso al chiuso in attività artigianali (a prescindere da valutazioni relative ai codici ateco), se dotate di punto vendita (es: punto vendita al dettaglio di pezzi di ricambio per auto/moto, materiali per l’edilizia, idraulica, calzature, ecc…) o se nelle stesse viene perfezionata la vendita al dettaglio di prodotti.
Tuttavia, sono previste alcune eccezioni, per assicurare il soddisfacimento di “esigenze essenziali e primarie della persona”. Il dpcm del 21 gennaio 2022 (QUI il testo in Gazzetta Ufficiale pubblicato l’altro ieri) ha specificato che tali esigenze, per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il green pass, sono:
L’allegato al DPCM individua poi analiticamente le attività di commercio al dettaglio, per accedere alle quali NON è richiesto il Certificato Verde (Green Pass Base):
Si evidenzia la seguente FAQ del Governo, che sostanzialmente comporta che l’accesso ad es. ad un supermercato (che quindi non necessita di green pass base) che vende anche orologi, consente di acquistare anche questi ultimi pur se di per sé questa seconda ipotesi richiederebbe il possesso di green pass.
Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cosiddetto green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 22 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Si, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Infine, per l’accesso alle sedi associative quali soci/utenti clienti, pur in assenza al momento di chiarimenti governativi, deve ritenersi che NON serva il green pass, dal momento che né l’attività strettamente sindacale né quella di erogazione dei servizi connessi rientra nel concetto di attività commerciale o di servizi alla persona. Resta invece necessario il possesso per gli accessi legati ad attività lavorativa (manutenzione, pulizie, ecc.).
10 gennaio 2022
Si segnalano di seguito le principali novità introdotte dal DL n. 1 del 7 gennaio (qui il testo in Gazzetta Ufficiale):
Scarica tabella delle attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato”
31 dicembre 2021
Le novità di maggior interesse del DL 229/21 (qui il testo in Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg):
27 dicembre 2021
Il DL 221 del 24 dicembre 2021 (teso in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg) proroga lo stato di emergenza al 31/03/2022. Nel dettaglio:
Estensione del Green Pass
Proroga della necessità di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Estensione del Green Pass rafforzato
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a: musei e mostre; parchi tematici e di divertimento; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; inoltre, al chiuso, per: per piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi.
Durata Green Pass vaccinale
Dal 1° febbraio 2022, avrà durata di 6 mesi (anziché 9). Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Mascherine
Fino al 31 gennaio 2022 vige l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca.
Mascherina FFP2 obbligatoria per:
Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
Eventi, feste, discoteche
Fino al 31 gennaio 2022 divieto di eventi, feste e concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto; chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo entro le 48 ore precedenti l’accesso o vaccinazione con terza dose.
20 dicembre 2021
Il 17 dicembre:
Si riportano gli obblighi previsti per la zona gialla a seconda dell’ambito e del green pass posseduto:
a) Mascherina anche all’aperto: Obbligatoria fino al 16 gennaio 2022;
b) Accesso a treni regionali, interregionali e trasporto pubblico locale (autobus): Green pass base;
c) Riunioni: Green pass base;
d) Accesso a mense e catering su base contrattuale: Green pass base;
e) Convegni e congressi: Green pass base;
f) Somministrazione cibi e bevande: al bancone (al chiuso e all’aperto) e al tavolo all’aperto: Accesso libero;
g) Somministrazione cibi e bevande al tavolo al chiuso in ristoranti e bar: Green pass rafforzato;
h) Accesso ad alberghi e altre strutture ricettive: Green pass base;
i) Centri benessere, palestre, piscine, impianti risalita: Green pass base;
j) Eventi sportivi: Green pass rafforzato;
k) Feste, discoteche, cerimonie, spettacoli: Green pass rafforzato
Vedi ordinanza Ministero della Salute
Vedi ordinanza Regione Veneto
26 novembre 2021
È stato approvato un nuovo decreto-legge (DL 26 novembre 2021, n. 172) in materia di “green pass” vòlto a prevedere una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia.
Segnaliamo di seguito le misure di maggior interesse:
Viene, inoltre, previsto un rafforzamento dei controlli, anche a campione, da parte dei Prefetti che dovranno stabilire un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo.
Infine, il decreto-legge stabilisce che l’obbligo vaccinale comprende anche la terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo ed estende dalla medesima data l’obbligo vaccinale alle seguenti categorie: personale amministrativo della sanità, personale scolastico, personale del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico.
Vedi testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Con l’entrata in vigore del DL 172/2021 (istitutivo del “Green pass rafforzato”) a partire da lunedì 6 dicembre è stato attivato su tutto il territorio nazionale un piano straordinario di controlli sul rispetto delle misure di prevenzione dei contagi da Covid-19.
I controlli avverranno, anche a campione, per verificare il rispetto delle norme da parte delle attività per cui sia richiesto il possesso del green pass base o rafforzato.
Parallelamente saranno rafforzanti anche i controlli all’interno delle aziende in merito alle modalità organizzative disposte dai datori di lavoro per il controllo del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori e degli altri soggetti tenuti ad analoga esibizione.
A livello locale, tale attività è stata discussa anticipatamente dalla Prefettura con i rappresentanti di tutte le principali Associazioni di Categoria provinciali, al fine di prevenire un ulteriore incremento dei contagi che avrebbe effetti fortemente negativi anche sulle attività economiche del territorio.
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