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La diffamazione online: quali sono le conseguenze e le tutele?

La Rubrica di questo numero è curato Pier Nicolò Cecchin
dello Studio Legale Associato BBCZ
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La Rete è uno strumento che permette di accedere a tante informazioni utili per lavoro, scuola, e tempo libero. Ma c’è anche un rovescio della medaglia: ovvero quando le potenzialità di questo strumento vengono usate per attaccare o diffamare. In questo caso come ci si difende?

Il Caso

La ditta individuale Tizio e la ditta individuale Caio, entrambe con sede nel Vicentino, collaborano attivamente da molti anni, trattando due attività tra loro complementari. A seguito di un violento diverbio tra Tizio e Caio, titolari delle suddette ditte individuali, i rapporti tra i due si incrinano e, di conseguenza, cessa la collaborazione. Alcune settimane dopo, Tizio, ancora carico di livore nei confronti di Caio, accede, tramite internet, alla pagina Google dell’attività imprenditoriale della ditta individuale Caio. Come spesso accade per le attività commerciali, il motore di ricerca Google, con il sistema di geolocalizzazione Google Maps, consente agli utenti di pubblicare, nello spazio virtuale appositamente dedicato, la propria recensione riferita all’esercizio in questione. 

Tizio, ancora accecato dal desiderio di vendetta, pubblica la seguente recensione utilizzando un falso nome: “Caio è un farabutto. Definirlo venditore è un insulto ai venditori. Si tratta di un cialtrone e vi consiglio caldamente di non dargli credito. Penso che al cliente sia dovuta l’onestà e la trasparenza, ma evidentemente questo signor delinquente non la pensa così”.

Caio, esterrefatto per il contenuto inveritiero e diffamatorio della recensione, la segnala immediatamente come inappropriata al motore di ricerca Google; tuttavia l’esternazione offensiva continua a essere presente sul profilo della ditta individuale Caio, creandole un notevole danno all’immagine e generando numerosi feedback negativi.

A questo punto, Caio decide di rivolgersi al suo legale per valutare di tutelarsi in sede giudiziale.

Le problematiche

L’art. 595 del Codice Penale delinea il delitto di Diffamazione, statuendo che chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno e la multa fino a € 1.032,00. Vi è da dire che, con l’avvento di internet e l’utilizzo dei social network, la diffamazione ha trovato un nuovo canale di diffusione che ne amplifica la portata e la potenzialità lesiva. Postare un contenuto offensivo in rete lo espone a una visibilità sostanzialmente illimitata, con conseguenze dilatate per il soggetto al quale l’offesa è destinata.

Per questo motivo, l’art. 595 c.p. già citato contempla, al suo terzo comma, un’ipotesi aggravata di diffamazione, stabilendo che “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516,00”.

Tale inciso equipara la diffamazione perpetrata a mezzo stampa ad altri mezzi di diffusione dell’offesa, quali, appunto, internet.

La recensione pubblicata su Google da Tizio chiaramente offende la reputazione di Caio, tanto con riferimento alla sua sfera personale, quanto alla sua attività professionale.

Deve essere preliminarmente evidenziato che, normalmente, la recensione negativa di un’attività rientra a pieno titolo nel diritto di critica, che è del tutto legittimo e consente agli utenti di valutare eventuali problematiche rilevate nella somministrazione di un determinato servizio o attività.

Diverso, però, è il contenuto della pubblicazione di Tizio: nella recensione in questione, infatti, si travalica la mera esternazione di un’opinione, che ben potrebbe essere ricondotta entro gli argini del diritto di critica. Qui l’autore della recensione ha deliberatamente posto in essere una condotta di carattere diffamatorio, offendendo la reputazione della Ditta individuale Caio, definendo il legale rappresentante “delinquente”, “cialtrone” e “farabutto”.

Sul punto la Corte di Cassazione è estremamente chiara nel delineare i confini del diritto di critica con riferimento alle recensioni online dei pubblici esercizi e attività, richiedendo la sussistenza del requisito della continenza verbale, ossia l’utilizzo di una forma espressiva non inutilmente aggressiva e/o infamante.

In questo caso, la recensione pubblicata va ben al di là della mera valutazione, poiché le modalità espressive dispiegate, in quanto gravemente infamanti ed inutilmente umilianti, trasmodano in una vera e propria aggressione verbale.

Inoltre, come già detto, il mezzo scelto per la pubblicazione della recensione – il motore di ricerca Google, accessibile a tutti – consente una divulgazione sostanzialmente illimitata del messaggio diffamatorio, amplificando ulteriormente il danno all’immagine per Caio.

Il consiglio

A Caio viene consigliato di sporgere formale atto di denuncia-querela per il reato di diffamazione.

La denuncia può essere sporta personalmente da Caio presso una Stazione dei Carabinieri o a mezzo legale presso la Procura della Repubblica.

Poiché Tizio ha redatto la recensione utilizzando un nominativo falso, nonostante Caio sia certo dell’identità dell’autore del post a causa del recente litigio, sarà prudente, in prima battuta, sporgere la denuncia nei confronti di soggetto ignoto, fornendo all’autorità la documentazione necessaria affinché, grazie alle indagini della Polizia Postale, sia possibile risalire all’account/ID artefice della diffamazione. Tizio verrà pertanto iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, per il reato di diffamazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 595 comma 3, c.p.

All’esito delle indagini preliminari, Tizio verrà citato a giudizio avanti il Tribunale monocratico e Caio avrà la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale per avanzare una pretesa risarcitoria per il danno subito a causa della condotta diffamatoria del suo ex collaboratore.

Poiché la diffamazione è un reato procedibile a querela di parte, qualora Caio, a fronte di un ipotetico risarcimento offerto da Tizio, decidesse di rimettere la querela (cioè di ritirare la denuncia sporta a suo tempo), il procedimento penale si chiuderebbe con una sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta remissione di querela.

Se, invece, Tizio rifiutasse di percorrere la strada della conciliazione, sarebbe costretto ad affrontare il procedimento penale e, ove fosse condannato all’esito dello stesso, a subire due ordini di conseguenze: da un lato la condanna a una pena detentiva e/o pecuniaria; dall’altro, nel caso in cui Caio si sia costituito parte civile nel processo penale, la condanna a un risarcimento economico a favore della persona offesa.

Per quanto concerne le conseguenze sul piano squisitamente penale, un’eventuale condanna si tramuterebbe in un’iscrizione nel casellario giudiziario (quello che gergalmente viene chiamato “fedina penale”) dell’imputato, costituendo a tutti gli effetti un precedente penale per l’interessato.

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