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“Artigianale” solo se l’impresa è artigiana

I chiarimenti da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla nuova legge

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le FAQ sulla nuova disciplina che regola l’utilizzo del termine “artigianale” e dei richiami all’artigianato nella promozione di prodotti e servizi.
La legge n. 34 del 2026 stabilisce che il termine “artigianale” possa essere utilizzato esclusivamente dalle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane. I chiarimenti del Ministero precisano che la norma tutela una specifica qualifica giuridica e imprenditoriale, e non il semplice ricorso a lavorazioni manuali, tradizionali o di qualità.

Un esempio riguarda il settore alimentare: un bar che produce internamente il proprio gelato, ma non è iscritto all’Albo, non potrà pubblicizzarlo come “gelato artigianale”. Potrà invece utilizzare espressioni come “gelato di produzione propria”, “gelato fatto ogni giorno” o “preparato con lavorazioni tradizionali”. Diverso il caso di un esercizio che vende gelato proveniente da un’impresa artigiana iscritta all’Albo: in questo caso il prodotto potrà essere presentato come “artigianale”, purché sia dimostrabile la provenienza.
Lo stesso principio vale per le imprese che utilizzano tecniche manuali. Una grande azienda che realizza pasta confezionata con alcune lavorazioni svolte a mano non potrà indicare in etichetta “pasta artigianale” se non possiede la qualifica di impresa artigiana. Potrà però valorizzare il prodotto con diciture come “fatto a mano”, “lavorato secondo tradizione”, “realizzato con strumenti tradizionali” o “di qualità”.

Le FAQ affrontano anche il caso dei prodotti che incorporano componenti o ingredienti realizzati da imprese artigiane. Un produttore di mobili che utilizza maniglie forgiate da un laboratorio artigiano, ad esempio, non potrà definire “artigianale” l’intero mobile se non è iscritto all’Albo, ma potrà evidenziare l’origine artigiana di quello specifico componente. Lo stesso vale per un prodotto industriale che utilizza ingredienti provenienti da imprese artigiane: il riferimento all’artigianalità può riguardare l’ingrediente, non l’intero prodotto.
Commercianti, negozi e piattaforme e-commerce potranno continuare a vendere e promuovere prodotti artigianali realizzati da imprese artigiane, purché ne sia dimostrabile la provenienza.

Per hobbisti e produttori occasionali che partecipano a fiere e mercatini resta possibile descrivere i propri manufatti come “fatti a mano”, “realizzati personalmente”, “creati con tecniche tradizionali” o “pezzi unici”, ma non utilizzare il termine “artigianale” in assenza della qualifica prevista dalla legge.
Le FAQ precisano infine che la nuova disciplina non modifica le normative speciali già vigenti, comprese quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette dei prodotti artigianali e industriali.