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AI Act: cosa cambia per le imprese

Dall’Art. 50 nuove regole di trasparenza per fotografi, grafici, aziende ICT e audiovisivo che utilizzano strumenti AI

Entrata in vigore Dal 2 agosto 2026 è operativa la “Fase 2” dell’AI Act
Articolo di riferimento Art. 50: trasparenza dei contenuti digitali
Imprese coinvolte Fotografi, grafici, aziende ICT e audiovisivo
Ruolo previsto “Deployer”, cioè utilizzatori professionali di strumenti AI

Dal 2 agosto 2026 è entrata ufficialmente in vigore la “Fase 2” del Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act). La normativa introduce regole precise mirate alla trasparenza dei contenuti digitali, con l’obiettivo di consentire a clienti e cittadini di distinguere chiaramente ciò che deriva da uno scatto o da una creazione reale da ciò che viene generato o manipolato da un algoritmo.

Per le imprese del settore visivo e digitale – fotografi, grafici, aziende ICT e audiovisivo – il Regolamento individua il ruolo di “deployer”, vale a dire utilizzatori professionali di strumenti di Intelligenza Artificiale.

L’obiettivo dell’AI Act non è limitare la creatività o vietare i software di ultima generazione, ma stabilire criteri di tracciabilità e correttezza dell’informazione.

Le prime indicazioni operative

1. Fotoritocco e ottimizzazione ordinaria: nessun obbligo

L’AI Act non impone etichette su tutti gli interventi di fotoritocco. Si possono continuare a eseguire liberamente:

  • rimozione di imperfezioni della pelle, rughe o elementi di disturbo;
  • correzione di luce, colore, contrasto e messa a fuoco tramite algoritmi AI;
  • scontornamento automatico e mascheratura intelligente.

Tutto ciò che rientra nell’ottimizzazione dell’immagine senza alterarne il significato fondamentale resta esente da obblighi speciali.

2. Contenuti sintetici e deepfake: obbligo di trasparenza

L’obbligo di segnalazione ed etichettatura scatta nei seguenti casi:

  • Generazione pura: se un’immagine è creata ex novo via software, ad esempio con strumenti come Midjourney o Firefly, senza uno scatto reale di partenza, deve essere chiaramente dichiarata come contenuto generato da IA;
  • Manipolazione di persone o eventi reali (deepfake): se si modifica un’immagine reale al punto da far credere che sia accaduto qualcosa di diverso dalla realtà, occorre un’avvertenza esplicita.

3. Metadati, contratti e copyright

  • Metadati: è vietato rimuovere i metadati di tracciabilità o i watermark invisibili generati dai software AI per far passare un’immagine sintetica per uno scatto reale;
  • Contratti e preventivi: è fortemente consigliato specificare l’uso di AI Generativa, sia per trasparenza verso il cliente, sia per chiarire gli aspetti relativi al Diritto d’Autore;
  • Copyright: i contenuti generati al 100% da AI non godono della tutela del copyright riservata alle opere umane.

Formazione del personale

I titolari che utilizzano strumenti AI con dipendenti o collaboratori devono assicurarsi che il personale sia informato sull’uso etico e legale degli strumenti.

Seguiranno nelle prossime settimane ulteriori linee guida di approfondimento e un incontro specifico sul tema.

Da ricordare

  • non ogni intervento AI richiede un’etichetta;
  • i contenuti sintetici vanno resi riconoscibili;
  • le manipolazioni sostanziali richiedono trasparenza;
  • è importante documentare l’uso professionale dell’AI.

È disponibile una scheda con la checklist pratica da consultare nei casi d’uso quotidiani.

SCARICA LA SCHEDA PRATICA

Informazioni e chiarimenti

Cristian Farinea
Tel. +39 0445 068904
E-mail c.farinea@confartigianatovicenza.it