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Allentamento delle restrizioni in tema di green pass e mascherine

Protocollo anticontagio Covid-19: proroga fino al 30 giugno dell’applicazione nelle aziende

06 maggio 2022

Protocollo anticontagio Covid-19: proroga fino al 30 giugno dell’applicazione nelle aziende

A seguito dell’incontro avvenuto lo scorso 04 maggio tra Parti Sociali e Rappresentati del Governo, è stata presa la decisione condivisa di proseguire, fino al 30 giugno prossimonell’applicazione dei Protocolli aziendali anticontagio nelle aziende.

La posizione di condivisione di Confartigianato e delle altre Confederazioni datoriali è motivata soprattutto  dall’esigenza di tutelare i datori di lavoro dalle responsabilità civili e penali derivanti in caso di contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro. Come noto, infatti, i principi e la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro impongono ai datori di lavoro di applicare in azienda la massima sicurezza tecnologicamente fattibile. In base all’art 29-bis del DL 23 del 08 aprile 2020 l’applicazione dei protocolli in azienda consente al Datore di Lavoro l’esclusione dalla responsabilità ex art 2087 del Codice Civile. 

Il documento dell’aprile 2021, condiviso tra le Parti Sociali, viene confermato integralmente. Le mascherine continueranno a essere fornite dai datori di lavoro come DPI e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate così come i comitati aziendali o territoriali/settoriali continueranno a svolgere un importante ruolo attivo. 

Occorre ricordare comunque che l’applicazione dei Protocolli va coordinata con le più recenti indicazioni ministeriali legate ad un progressivo allentamento delle restrizioni, in particolare sull’utilizzo delle mascherine al chiuso : l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi di lavoro riguarda i lavoratori, non quindi terzi e clienti che dovessero accedere alle attività, come nel caso di attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, attività commerciali, gelaterie, acconciatori, estetiste, tatuatori, officine meccaniche ecc.). Rimane la buona regola di invitare terzi e clienti ad indossare, al chiuso, appropriati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, come previsto dalla recente Ordinanza 28 aprile del Ministero della Salute.


29 aprile 2022

Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022

L’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 fornisce importanti indicazioni in merito ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nell’ottica di prevenzione/riduzione dal contagio per SARS-CoV-2.

In particolare, essa prevede l’obbligo di utilizzo delle mascherine di tipo FFP2, dal prossimo 1° maggio 2022, solamente ai seguenti casi:

  • Per i viaggiatori di aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale e di treni; per i passeggeri di autobus adibiti a servizi di trasporto di persone e di noleggio con conducente; nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; scuolabus;
  • Per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso (ma non per le discoteche);
  • Per gli utenti e visitatori di strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA) e simili.

Oltre a quanto sopra, l’ordinanza raccomanda di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

In riferimento alle aziende si evidenzia quanto segue: i protocolli anti-contagio Governo – Parti sociali, per il momento, rimangono ancora in vigore. I datori di lavoro sono infatti sempre tenuti, ai sensi delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza (in particolare, D.Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c.) ad applicare nei luoghi di lavoro il principio della massima precauzione nella valutazione dei rischi e nella applicazione delle misure di prevenzione e protezione alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. Pertanto, a parere nostro, per il momento va mantenuto l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, sia per ragioni concrete di tutela dal contagio dei lavoratori sia per le ragioni di tutela del datore di lavoro da responsabilità civili e penali.

Il 4 maggio prossimo il Governo ha convocato Confartigianato Imprese e le altre Parti sociali sul tema dell’eventuale aggiornamento dei Protocolli di sicurezza; a valle della riunione forniremo le nuove indicazioni operative per le imprese.

Dal 1° maggio il “Green Pass” non sarà più obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei negozi, nei bar e ristoranti, sui mezzi di trasporto, in mense e catering, cinema e teatri, a concerti, eventi sportivi, convegni e congressi, in centri benessere, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche. L’unica eccezione riguarda gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Vedi ordinanza


7 aprile 2022

Aggiornate le linee-guida regionali per la gestione della pandemia

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza 1 Aprile 2022 da parte del Ministero della Salute  sono ufficialmente in vigore le nuove “Linee-guida per la ripartenza delle attività produttive” aggiornate alle recenti normative volte al superamento del periodo emergenziale da pandemia. L’aggiornamento delle misure di prevenzione, che comprendono principi di carattere generale e misure specifiche per singoli settori di attività,  ha l’obiettivo di semplificare le misure e renderle coerenti con l’attuale scenario epidemiologico.

Tuttavia non si può parlare di un vero e proprio allentamento, in quanto si ribadisce che “ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività economiche e sociali è necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l’adozione delle misure di seguito indicate: 

  1. Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  2. Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  3. Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie ( mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  4. Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  5. Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  6. Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati”.

Di seguito alleghiamo il testo delle Linee-Guida regionali, che indica le prescrizioni specifiche per le seguenti attività:

  • ristorazione e cerimonie;
  • attività turistiche e ricettive;
  • cinema e spettacoli dal vivo;
  • piscine termali e centri benessere;
  • servizi alla persona; commercio;
  • musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
  • convegni, congressi e grandi eventi fieristici; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sagre e fiere locali;
  • corsi di formazione;
  • sale da ballo e discoteche.              

Vedi “Linee guida per la ripresa delle attività 2022”


29 marzo 2022

DL 24/2022 – Progressivo allentamento delle restrizioni anticontagio

Con la pubblicazione in GU del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, il Governo intende procedere verso un graduale superamento delle restrizioni vigenti. Riepiloghiamo di seguito il programma di allentamento delle misure vigenti:

GREEN PASS

Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il green pass rafforzato nelle seguenti attività:

  • piscine, centri natatori e spogliatoi, centri benessere;
  • centri culturali, centri sociali per le attività al chiuso;
  • convegni e congressi;
  • feste e cerimonie che si svolgono al chiuso;
  • spettacoli, eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso;
  • sale da ballo, discoteche, sale gioco.

Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto il green pass base nelle seguenti attività:

  • attività lavorativa degli ultracinquantenni e in ogni caso per tutti i lavoratori del settore privato;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di bar e ristorazione svolti al chiuso al banco o al tavolo;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • aeromobili adibiti al trasporto di persone, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Alla luce di quanto sopra e a titolo esemplificativo, non è richiesto alcun Green Pass per il consumo di cibo e bevande all’aperto, per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, servizi alla persona, servizi postali, bancari, musei e mostre; sagre e fiere, per alberghi ed altre strutture ricettive, impianti di risalita, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

OBBLIGO MASCHERINE

Dal 1 al 30 aprile 2022 viene previsto l’utilizzo di mascherine FFP2:

  • su tutti i mezzi di trasporto scolastico;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e interregionale;
  • aeromobili, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, nonché autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto, teatri, cinema, locali di intrattenimento, eventi e competizioni sportive.

In tutti gli altri casi non precedentemente elencati, in tutti i luoghi al chiuso e sui posti di lavoro, fino al 30 aprile 2022 viene previsto l’uso generico di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (tra cui le mascherine chirurgiche).

OBBLIGO VACCINALE

Per i soggetti over 50 rimane in vigore l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno e la conseguente sanzione amministrativa (100 euro): tuttavia, in virtù del superamento del green pass rafforzato, già dal 25 marzo l’assolvimento dell’obbligo vaccinale non è più condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Dal 1 al 30 aprile 2022 viene eliminata la necessità del green pass base per accedere ad attività di servizi alla persona, servizi postali, bancari, finanziari, attività commerciali, nonché uffici pubblici.

Per quanto riguarda l’applicazione nelle aziende del Protocollo condiviso Covid-19, il decreto non fornisce specifiche indicazioni. Pertanto, nel periodo dal 01 al 30 aprile i protocolli aziendali devono continuare ad essere applicati. Non è chiaro però se dal 01 maggio il Protocollo aziendale debba essere applicato ancora. Occorre considerare comunque che, in forza di quanto disposto dall’art 29-bis del DL 23/2020, l’attuazione dei protocolli anticontagio costituisce, per il Datore di Lavoro, adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2087 cc; pertanto, finché il Covid-19 costituirà elemento critico per la sanità in tema ricoveri, sarà opportuno per le aziende continuare nell’applicazione del protocollo aziendale anticontagio. 

Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni inerenti al Lavoro Agile per il settore privato.

Le sanzioni previste dal D.L. n. 52/2021 sono abrogate laddove dove sono stati superati, con il presente decreto, i vecchi obblighi. Rimangono le sanzioni pecuniarie da €400 a €1000.


11 febbraio 2022

Aggiornamento delle misure di quarantena e autosorveglianza
e di validità e durata del green pass

In tema di modifica della durata del green pass e di nuove norme in tema di autosorveglianza, si riportano di seguito le tabelle ministeriali che riassumono per ciascuna fattispecie le diverse casistiche.
Vedi tabelle


08 febbraio 2022

DL 5/22 del 4 febbraio 2022 e alcune FAQ

Si segnalano le seguenti FAQ del Governo, in risposta a quesiti posti da Confartigianato:

  • È obbligatorio avere il Green Pass per accedere agli esercizi degli artigiani o ad altre attività, diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona (per esempio: autofficine, autolavaggi, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio etc.)?
    No, se in tali esercizi si svolgono solo ed esclusivamente le attività per le quali non c’è obbligo di Green Pass. Nel caso in cui, invece, nello stesso esercizio si effettuino anche attività commerciali o si offrano servizi alla persona, il possesso del Green Pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tali attività e servizi.
  • Gli artigiani e le altre attività, diverse dai servizi alla persona, che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale, devono controllare il Green Pass all’ingresso a tutti i clienti?
    No. I titolari di questi esercizi non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del Green Pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione e limitatamente alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali.
  • L’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato sussiste anche per i clienti che acquistano cibi e bevande per asporto in bar, ristoranti e locali assimilati?
    No, i clienti che acquistano cibi e bevande, esclusivamente per asporto, in bar, ristoranti e locali assimilati non sono obbligati al possesso del Green Pass rafforzato. In ogni caso, tali clienti devono trattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti e non possono consumarli all’interno dei locali stessi o negli spazi esterni appositamente attrezzati.

07 febbraio 2022

DL 5/22 del 4 febbraio 2022

A seguito del DL 5/22 (testo qui: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg):

  1. I termini di scadenza del Green pass rafforzato sono così modificati:
    • scadenza illimitata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la dose di richiamo;
    • scadenza illimitata per chi si è ammalato e guarito dopo la seconda dose;
    • validità di sei mesi dalla guarigione in caso sia stata somministrata solo una prima dose.
  1. Viene esteso il principio di auto sorveglianza al caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario: in sostanza, tali soggetti sono equiparati chi ha ricevuto la dose booster e pertanto, in caso di contatto stretto con un positivo, non sono sottoposti a quarantena precauzionale.
  2. Lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti anche in zona rossa ai soggetti in possesso del Green Pass Rafforzato.
  3. Per il trasporto scolastico dedicato a studenti della scuola primaria e secondaria (di primo e secondo grado) viene previsto, dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 marzo 2022, solo l’uso, da parte degli studenti, della mascherina FFP2 e l’applicazione delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.
  4. A coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

La circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio (testo qui: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=85653&parte=1%20&serie=null) aggiorna infine le misure in tema di quarantena/autosorveglianza. In caso di contatti stretti:

A) Per i seguenti contatti:

  • soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
  • soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la quarantena per 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

B) Per i contatti stretti asintomatici che:

  • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
  • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti nei 120 giorni precedenti, oppure
  • siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza per 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.


26 gennaio 2022

DPCM del 21 gennaio 2022

Come noto, il DL 1/22 ha imposto, dal prossimo 1° febbraio, la necessità di possesso del Green Pass base per l’accesso a determinate attività al chiuso, nello specifico:

  1. uffici pubblici,
  2. servizi postali, bancari e finanziari,
  3. attività commerciali in genere

(oltre ai servizi alla persona, per l’accesso ai quali l’obbligo è già operativo dal 20 gennaio).

In via generale sarà quindi necessario esibire il Green pass base anche per l’accesso al chiuso in attività artigianali (a prescindere da valutazioni relative ai codici ateco), se dotate di punto vendita (es: punto vendita al dettaglio di pezzi di ricambio per auto/moto, materiali per l’edilizia, idraulica, calzature, ecc…) o se nelle stesse viene perfezionata la vendita al dettaglio di prodotti.

Tuttavia, sono previste alcune eccezioni, per assicurare il soddisfacimento di “esigenze essenziali e primarie della persona”. Il dpcm del 21 gennaio 2022 (QUI il testo in Gazzetta Ufficiale pubblicato l’altro ieri) ha specificato che tali esigenze, per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il green pass, sono:

  • esigenze alimentari e di prima necessità;
  • di salute (comprese quelle veterinarie);
  • di sicurezza;
  • di giustizia.

L’allegato al DPCM individua poi analiticamente le attività di commercio al dettaglio, per accedere alle quali NON è richiesto il Certificato Verde (Green Pass Base):

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Si evidenzia la seguente FAQ del Governo, che sostanzialmente comporta che l’accesso ad es. ad un supermercato (che quindi non necessita di green pass base) che vende anche orologi, consente di acquistare anche questi ultimi pur se di per sé questa seconda ipotesi richiederebbe il possesso di green pass.

Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cosiddetto green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 22 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Si, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Infine, per l’accesso alle sedi associative quali soci/utenti clienti, pur in assenza al momento di chiarimenti governativi, deve ritenersi che NON serva il green pass, dal momento che né l’attività strettamente sindacale né quella di erogazione dei servizi connessi rientra nel concetto di attività commerciale o di servizi alla persona. Resta invece necessario il possesso per gli accessi legati ad attività lavorativa (manutenzione, pulizie, ecc.).


10 gennaio 2022

DL n. 1 del 7 gennaio 2022

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte dal DL n. 1 del 7 gennaio (qui il testo in Gazzetta Ufficiale):

  1. Fino al 15 giugno 2022: obbligo vaccinale per tutti i residenti in Italia che hanno compiuto i 50 anni (salvo documentato pericolo per la salute, che ne consente pertanto l’esenzione o il differimento).
  2. Dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori over 50: obbligo di Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro; in mancanza, sono considerati assenti ingiustificati: conservano il posto di lavoro, non hanno conseguenze disciplinari ma non hanno diritto alla retribuzione/altri emolumenti. È vietato il loro accesso ai luoghi di lavoro senza Green pass rafforzato, pena una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 €. Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire (per dieci giorni, rinnovabili, fino al 31 marzo 2022) i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. NB: nei casi in cui (per accertati pericoli alla salute) la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.
  3. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale si applica (a cura dell’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati del Ministero della Salute) la sanzione amministrativa di 100 € nei seguenti casi: chi al 1° febbraio 2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario; chi a decorrere dal 1° febbraio 2022 non ha effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, o la dose di richiamo, nel rispetto dei termini previsti.
  4. Fino al 31 marzo 2022, estensione del Green Pass Base per accedere ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario entro 15 giorni, per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. L’obbligo di green pass per i servizi alla persona varrà dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal 1° febbraio, previa adozione di un dpcm che individuerà le attività escluse dall’obbligo. Il controllo è in capo ai titolari/gestori di tali attività.
  5. Si raccomanda il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, dello smart working.
  6. Con riguardo alla scuola, cambiano le regole:
    • Infanzia: già in presenza di un caso di positività, sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
    • Elementare: con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la DAD per dieci giorni.
    • Secondaria di I e II grado: fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Scarica tabella delle attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato”


31 dicembre 2021

DL 229 del 30 dicembre 2021

Le novità di maggior interesse del DL 229/21 (qui il testo in Gazzetta Ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg):

  1. Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato (avvenuta vaccinazione o guarigione) ed ai soggetti esenti, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
    • alberghi, altre strutture recettive e servizi di ristorazione prestati al loro interno, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
    • sagre e fiere, convegni e congressi;
    • feste conseguenti alle cerimonie civili/religiose;
    • servizi di ristorazione all’aperto; 
    • piscine, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto; 
    • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
    • impianti di risalita anche nei comprensori sciistici;
    • mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
  1. La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Essi sono però obbligati ad indossare mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto e ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare nel caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Tale nuova disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza può derivare anche dall’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’ASL del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

27 dicembre 2021

DL 221 del 24 dicembre 2021

Il DL 221 del 24 dicembre 2021 (teso in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg) proroga lo stato di emergenza al 31/03/2022. Nel dettaglio:

Estensione del Green Pass
Proroga della necessità di green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato
Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a: musei e mostre; parchi tematici e di divertimento; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; inoltre, al chiuso, per: per piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi.

Durata Green Pass vaccinale
Dal 1° febbraio 2022, avrà durata di 6 mesi (anziché 9). Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Mascherine
Fino al 31 gennaio 2022 vige l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca.

Mascherina FFP2 obbligatoria per:

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

Eventi, feste, discoteche
Fino al 31 gennaio 2022 divieto di eventi, feste e concerti che implichino assembramenti in spazi all’aperto; chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa
È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo entro le 48 ore precedenti l’accesso o vaccinazione con terza dose.


20 dicembre 2021

Veneto in zona gialla

Il 17 dicembre:

  • il Ministro della Salute ha decretato l’entrata del Veneto in zona gialla a partire da oggi 20 dicembre;
  • il Governatore della Regione Veneto ha emanato apposita ordinanza ad integrazione (comprese disposizioni ad hoc per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali).

Si riportano gli obblighi previsti per la zona gialla a seconda dell’ambito e del green pass posseduto:

a) Mascherina anche all’aperto: Obbligatoria fino al 16 gennaio 2022; 
b) Accesso a treni regionali, interregionali e trasporto pubblico locale (autobus): Green pass base; 
c) Riunioni: Green pass base; 
d) Accesso a mense e catering su base contrattuale: Green pass base;
e) Convegni e congressi: Green pass base;
f) Somministrazione cibi e bevande: al bancone (al chiuso e all’aperto) e al tavolo all’aperto: Accesso libero; 
g) Somministrazione cibi e bevande al tavolo al chiuso in ristoranti e bar: Green pass rafforzato; 
h) Accesso ad alberghi e altre strutture ricettive: Green pass base; 
i) Centri benessere, palestre, piscine, impianti risalita: Green pass base; 
j) Eventi sportivi: Green pass rafforzato; 
k) Feste, discoteche, cerimonie, spettacoli: Green pass rafforzato

Vedi ordinanza Ministero della Salute
Vedi ordinanza Regione Veneto


26 novembre 2021

Estensione green pass e super green pass

È stato approvato un nuovo decreto-legge (DL 26 novembre 2021, n. 172) in materia di “green pass” vòlto a prevedere una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia.

Segnaliamo di seguito le misure di maggior interesse:

  • la durata di validità del green pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi;
  • il green pass “base”, ovvero quello ottenuto a seguito di vaccino, tampone o guarigione, sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per alberghi e strutture ricettive, spogliatoi delle palestre, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;
  • viene introdotta una forma “rafforzata” di green pass riservata ai “vaccinati” e ai “guariti” vòlta a consentire esclusivamente a tali soggetti lo svolgimento, in zona gialla e arancione, delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente;
  • sempre in zona gialla e arancione, ai servizi di ristorazione con consumo al tavolo al chiuso, si applica l’obbligo di green pass rafforzato, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • dal 6 dicembre, anche in zona bianca, il green pass “rafforzato” sarà necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, tra cui: spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, cerimonie pubbliche, etc.

Viene, inoltre, previsto un rafforzamento dei controlli, anche a campione, da parte dei Prefetti che dovranno stabilire un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo.

Infine, il decreto-legge stabilisce che l’obbligo vaccinale comprende anche la terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo ed estende dalla medesima data l’obbligo vaccinale alle seguenti categorie: personale amministrativo della sanità, personale scolastico, personale del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico.

Vedi testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale


CONTROLLI PER IL RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEI CONTAGI DA COVID-19

Con l’entrata in vigore del DL 172/2021 (istitutivo del “Green pass rafforzato”) a partire da lunedì 6 dicembre è stato attivato su tutto il territorio nazionale un piano straordinario di controlli sul rispetto delle misure di prevenzione dei contagi da Covid-19.
I controlli avverranno, anche a campione, per verificare il rispetto delle norme da parte delle attività per cui sia richiesto il possesso del green pass base o rafforzato.
Parallelamente saranno rafforzanti anche i controlli all’interno delle aziende in merito alle modalità organizzative disposte dai datori di lavoro per il controllo del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori e degli altri soggetti tenuti ad analoga esibizione.
A livello locale, tale attività è stata discussa anticipatamente dalla Prefettura con i rappresentanti di tutte le principali Associazioni di Categoria provinciali, al fine di prevenire un ulteriore incremento dei contagi che avrebbe effetti fortemente negativi anche sulle attività economiche del territorio.